Il contributo esamina l’ordinanza con cui le Sezioni unite hanno escluso l’appellabilità, da parte dell’imputato, della sentenza ex art. 131-bis c.p. recante statuizioni civili. La decisione si lascia apprezzare soprattutto per il rigoroso rispetto del principio di legalità, che preclude di piegare il dato normativo a una soluzione interpretativa adeguatrice. Su queste basi, le Sezioni unite hanno doverosamente scelto di rimettere alla Corte costituzionale la verifica dell’eventuale vulnus dell’art. 593, comma 3 c.p.p. L’A. formula tuttavia alcuni rilievi critici sul piano del diritto di difesa e del principio di parità delle parti, con particolare riguardo all’asimmetria che può determinarsi rispetto alla posizione della parte civile; propone di distinguere le ipotesi in ragione dell’oggetto dell’impugnazione, riconducendo la contestazione delle sole statuizioni civili al disposto dell’art. 574 c.p.p. e valorizzando, invece, la necessità di un adeguato riesame nel merito qualora l’imputato intenda rimettere in discussione anche l’accertamento del fatto.
Schiavone, S. (2026). Tenuità del fatto, statuizioni civili e asimmetrie difensive.
Tenuità del fatto, statuizioni civili e asimmetrie difensive
Susanna Schiavone
2026
Abstract
Il contributo esamina l’ordinanza con cui le Sezioni unite hanno escluso l’appellabilità, da parte dell’imputato, della sentenza ex art. 131-bis c.p. recante statuizioni civili. La decisione si lascia apprezzare soprattutto per il rigoroso rispetto del principio di legalità, che preclude di piegare il dato normativo a una soluzione interpretativa adeguatrice. Su queste basi, le Sezioni unite hanno doverosamente scelto di rimettere alla Corte costituzionale la verifica dell’eventuale vulnus dell’art. 593, comma 3 c.p.p. L’A. formula tuttavia alcuni rilievi critici sul piano del diritto di difesa e del principio di parità delle parti, con particolare riguardo all’asimmetria che può determinarsi rispetto alla posizione della parte civile; propone di distinguere le ipotesi in ragione dell’oggetto dell’impugnazione, riconducendo la contestazione delle sole statuizioni civili al disposto dell’art. 574 c.p.p. e valorizzando, invece, la necessità di un adeguato riesame nel merito qualora l’imputato intenda rimettere in discussione anche l’accertamento del fatto.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


