Il contributo analizza la Russian roulette clause, clausola di origine anglosassone utilizzata per risolvere situazioni di stallo nelle società paritarie, e la sua compatibilità con i principi del nostro ordinamento. La riflessione prende avvio dai dubbi legati alla possibile riconduzione della clausola alla condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c. e si sofferma sul rapporto con la disciplina dell’arbitraggio di parte, tema tradizionalmente guardato con sospetto dal legislatore e dalla dottrina. Muovendo dalla comparazione con le esperienze giuridiche estere (in particolare quella tedesca) e dalla recente decisione della Cassazione, si propone una lettura che distingue tre gradi di arbitrio (equo apprezzamento, libero apprezzamento e mero arbitrio), collocando la Russian roulette clause nell’area intermedia del libero apprezzamento, in analogia con la categoria tedesca del freies Ermessen. In questa prospettiva, il contrappeso rappresentato dal diritto potestativo della controparte di acquistare o vendere al prezzo fissato dall’altra parte consente di escludere la configurabilità della mera potestatività e di affermare la legittimità della clausola in condizioni fisiologiche, pur restando fermo il rischio di abusi in situazioni di squilibrio tra i soci.
D'Onofrio, M. (2025). I limiti alla volontà di parte, tra arbitrio e potestatività. Riflessioni a partire dal caso della Russian roulette clause. In E. Ferrante (a cura di), Il volere che si fa norma. Quaderno secondo. Volontà e arbitrio (pp. 205-215). Il Mulino.
I limiti alla volontà di parte, tra arbitrio e potestatività. Riflessioni a partire dal caso della Russian roulette clause
D'Onofrio, M.
2025
Abstract
Il contributo analizza la Russian roulette clause, clausola di origine anglosassone utilizzata per risolvere situazioni di stallo nelle società paritarie, e la sua compatibilità con i principi del nostro ordinamento. La riflessione prende avvio dai dubbi legati alla possibile riconduzione della clausola alla condizione meramente potestativa ex art. 1355 c.c. e si sofferma sul rapporto con la disciplina dell’arbitraggio di parte, tema tradizionalmente guardato con sospetto dal legislatore e dalla dottrina. Muovendo dalla comparazione con le esperienze giuridiche estere (in particolare quella tedesca) e dalla recente decisione della Cassazione, si propone una lettura che distingue tre gradi di arbitrio (equo apprezzamento, libero apprezzamento e mero arbitrio), collocando la Russian roulette clause nell’area intermedia del libero apprezzamento, in analogia con la categoria tedesca del freies Ermessen. In questa prospettiva, il contrappeso rappresentato dal diritto potestativo della controparte di acquistare o vendere al prezzo fissato dall’altra parte consente di escludere la configurabilità della mera potestatività e di affermare la legittimità della clausola in condizioni fisiologiche, pur restando fermo il rischio di abusi in situazioni di squilibrio tra i soci.| File | Dimensione | Formato | |
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