Il contributo analizza il tema dei limiti all’arbitrio negli atti di disposizione del corpo umano nell’esperienza giuridica tedesca. Muovendo dalla rielaborazione pandettistica fondata sullo studio dei frammenti giustinianei, viene messo in luce come il corpo sia stato concepito non quale oggetto di proprietà, bensì quale ambito di diritti della personalità, insuscettibile di appropriazione. L’odierno diritto tedesco conferma questa impostazione: l’art. 2 GG tutela la vita e l’integrità fisica, mentre il § 823 BGB sanziona le lesioni al corpo come violazioni di diritti della personalità, non di diritti reali. Una particolare attenzione è dedicata al regime delle parti del corpo separate, per le quali la giurisprudenza del Bundesgerichtshof ha esteso la protezione dell’integrità corporea nei casi in cui esse siano destinate al reimpianto. Centrale è infine il ruolo del consenso nel rapporto medico-paziente, oggi disciplinato dal Patientenrechtegesetz, che attribuisce alla volontà del soggetto un raggio d’azione amplissimo, sino al punto di permettere il rifiuto di cure salvavita. L’analisi evidenzia così la coerenza diacronica della concezione tedesca del corpo come oggetto di diritti della personalità e non come bene proprietario, confermando la centralità del principio di autodeterminazione entro i limiti dei buoni costumi e dell’ordine giuridico.
D'Onofrio, M. (2025). I limiti all’arbitrio negli atti di disposizione del corpo. Uno sguardo alla tradizione giuridica tedesca. In E. Ferrante (a cura di), Il volere che si fa norma. Quaderno secondo. Volontà e arbitrio (pp. 151-164). Il Mulino.
I limiti all’arbitrio negli atti di disposizione del corpo. Uno sguardo alla tradizione giuridica tedesca
D'Onofrio, M.
2025
Abstract
Il contributo analizza il tema dei limiti all’arbitrio negli atti di disposizione del corpo umano nell’esperienza giuridica tedesca. Muovendo dalla rielaborazione pandettistica fondata sullo studio dei frammenti giustinianei, viene messo in luce come il corpo sia stato concepito non quale oggetto di proprietà, bensì quale ambito di diritti della personalità, insuscettibile di appropriazione. L’odierno diritto tedesco conferma questa impostazione: l’art. 2 GG tutela la vita e l’integrità fisica, mentre il § 823 BGB sanziona le lesioni al corpo come violazioni di diritti della personalità, non di diritti reali. Una particolare attenzione è dedicata al regime delle parti del corpo separate, per le quali la giurisprudenza del Bundesgerichtshof ha esteso la protezione dell’integrità corporea nei casi in cui esse siano destinate al reimpianto. Centrale è infine il ruolo del consenso nel rapporto medico-paziente, oggi disciplinato dal Patientenrechtegesetz, che attribuisce alla volontà del soggetto un raggio d’azione amplissimo, sino al punto di permettere il rifiuto di cure salvavita. L’analisi evidenzia così la coerenza diacronica della concezione tedesca del corpo come oggetto di diritti della personalità e non come bene proprietario, confermando la centralità del principio di autodeterminazione entro i limiti dei buoni costumi e dell’ordine giuridico.| File | Dimensione | Formato | |
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